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Delitto
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Ilmwba delitto (dal mwbqlatino mwbgdelictum, mwbwparticipio passato del verbo mwcadelinquĕre, 'venire meno [al dovere]', composto dal mwcqprefisso mwcgde- e da mwcwlinquĕre, 'tralasciare') è, nel mwdadiritto, un particolare tipo di mwdqillecito.

Contents


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Utilizzo

In particolare, il termine viene utilizzato con due diversi significati:

• nel mwewdiritto civile di alcuni ordinamenti di mwfacivil law, designa una delle due categorie in cui si dividono gli mwfqilleciti civili extracontrattuali (mwfgdelitto civile);
• nel mwgadiritto penale di vari ordinamenti di mwgqcivil law, designa una delle due o tre categorie in cui si dividono i mwggreati (mwgwdelitto penale).

Delitto civile

Nel diritto civile di alcuni ordinamenti di mwhwcivil law (mwiaFrancia, mwiqSpagna ecc.) il "delitto" è una delle due categorie in cui si dividono gli mwigilleciti civili extracontrattuali essendo l'altra quella del mwiwquasi delitto. La distinzione risale al mwjadiritto romano ed è stata accolta dal mwjqmwjgCode Napoléon, donde si è diffusa agli altri mwjwcodici mwkacivili che lo hanno preso a modello, tra i quali il mwkqCodice civile italiano del 1865. Non è stata, invece, ripresa dal mwkgCodice civile italiano del 1942; scelte analoghe sono state fatte anche da altre codificazioni del mwkwXX secolo. La distinzione tra delitti e quasi delitti non è stata accolta nemmeno dal codice civile mwlatedesco (mwlqBGB).

L'accezione di delitto come illecito civile è la più antica, risalendo al diritto romano dove il mwlwdelictum (detto anche mwmamaleficium) era un mwmqatto illecito, fonte di mwmgobbligazioni (mwmwobligatiònes ex delicto). Il mwnadelictum era considerato un'offesa arrecata al singolo individuo e legittimava una reazione individuale, in ciò differenziandosi dal mwnqcrimen, figura corrispondente all'odierno reato. In epoca classica erano considerati mwngdelicta il mwnwmwoafurtum, mwoql'mwogmwowiniuria, il mwpamwpqdamnum iniuria datum e la rapina (mwpgmwpwbona vi rapta). In seguito il mwqapretore accordò l'azione anche per altre figure di illecito, che in epoca postclassica furono fatte rientrare tra i mwqqmwqgquasi delicta.

Delitto penale

Negli ordinamenti che adottano la classificazione tripartita, di origine francese, i "delitti" sono reati di gravità intermedia tra le mwrqcontravvenzioni, più lievi, e i mwrgcrimini, più gravi. Tale tripartizione, risalente alle codificazioni mwrwnapoleoniche e, più precisamente, al mwsaCode d'instruction criminelle del mwsq1808 e al mwsgCode penal del mwsw1810, è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di mwtacivil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del mwtq1865. Il criterio di classificazione è basato sulla mwtgpena: le pene vengono distinte in "criminali", "correzionali" e "di polizia" e i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni (ad esempio, il Codice penale italiano del mwtw1865 annoverava tra le pene criminali: la pena di morte, i mwualavori forzati a vita, i lavori forzati a tempo, la reclusione, la relegazione e l'interdizione dai pubblici uffici; tra le pene correzionali: il mwugcarcere, la mwuwcustodia, il mwvaconfino, l'mwvqesilio locale, la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e la multa; tra le pene di polizia: gli arresti e l'ammenda).

Con il tempo taluni ordinamenti hanno introdotto deviazioni dal modello originario. In particolare, in alcuni ordinamenti si è passati dalla tripartizione a una bipartizione, eliminando la categoria dei crimini e facendola confluire in quella dei delitti (così nei codici penali vigenti di mwvwItalia, Spagna e mwwaPaesi Bassi), oppure eliminando la categoria delle contravvenzioni (così in mwwqGermania, dove, a seguito delle riforme del mwwg1974-mwww1975, sono state trasformate in mwxailleciti amministrativi). Tra i paesi in cui è, invece, rimasta la classificazione tripartita si possono ricordare Francia, mwxqSvizzera e mwxgBelgio.

Simili alla contrapposizione tra delitto e contravvenzione sono nei paesi di mwyamwyqcommon law quella tradizionale tra mwygfelony e mwywmisdemeanor, ancora usata in vari ordinamenti soprattutto negli mwzaStati Uniti, e quelle che altrove l'hanno sostituita (ad esempio, tra mwzqindictable offence e mwzgsummary offence, adottata da mwzwRegno Unito, mwaaCanada, mwaqAustralia e altri paesi del mwagCommonwealth delle nazioni).

Ordinamento italiano

Nel vigente mwbqCodice penale italiano, come già nel codice mwbgCodice Zanardelli del mwbw1889, i reati sono distinti in "delitti" e "contravvenzioni". Il criterio distintivo è di carattere prettamente formale, essendo basato sulla pena prevista. Stabilisce, infatti, l'art. 39 mwcac.p. che "i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice", mentre l'art. 17 c.p. precisa che pene per i delitti sono l'mwcqergastolo, la mwcgreclusione e la mwcwmulta (alle quali, nel testo originario, si aggiungeva la mwdapena di morte), mentre pene per le contravvenzioni sono l'mwdqarresto e l'mwdgammenda. Sono, inoltre, delitti tutti i reati militari (art. 37, 3° comma, del mwdwCodice penale militare di pace).

Tra i più noti esempi di delitti si possono ricordare: l'mweqomicidio, la mwegstrage, le mwewlesioni personali, la mwfarapina, l'mwfqestorsione, il mwfgfurto, la mwfwtruffa, il mwgasequestro di persona, la mwgqviolenza sessuale, la mwggconcussione, le varie forme di mwgwcorruzione, il mwhapeculato, gli mwhqatti osceni, la mwhgbancarotta fraudolenta, l'mwhwabbandono di minore, l'mwiaomissione di soccorso, l'mwiqassociazione per delinquere.

Distinzione dalle contravvenzioni

Anche se mwjadottrina e mwjqgiurisprudenza hanno variamente cercato un discrimine tra delitti e contravvenzioni, fino adesso il criterio formale appare l'unico in grado di distinguerli. Tra i criteri di distinzione sostanziali proposti si possono ricordare quello, più risalente nel tempo, secondo cui i delitti offenderebbero diritti naturali, preesistenti alla legge (mwjgmala in se) mentre la repressione delle contravvenzione sarebbe una scelta del legislatore, in vista della promozione del bene pubblico (mwjwmala quia prohibita); oppure quello secondo cui i delitti produrrebbero lesioni giuridiche mentre le contravvenzioni costituirebbero solamente un pericolo per un diritto altrui o per il bene pubblico. Nessuno di questi criteri, però, si è dimostrato convincente, trovando controesempi nel mwkadiritto positivo. Un vero e proprio criterio sostanziale di distinzione non viene fornito nemmeno dalla mwkqcircolare della mwkgPresidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio mwkw1986 che, nell'indicare criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni in sede di redazione dei testi legislativi, raccomanda di ascrivere alle seconde le mwlafattispecie di carattere preventivo-cautelare e quelle concernenti la disciplina di attività sottoposte ad un mwlqpotere amministrativo.

In linea di massima, i delitti sono considerati più gravi e sono puniti più severamente delle contravvenzioni, ma non mancano casi di delitti che paiono meno gravi, e sono dunque puniti meno severamente di certe contravvenzioni: ad esempio, il delitto di mwlwminaccia è punito dall'art. 612 c.p. con la multa fino ad € mwmamwmq1 032, risultando in una pena più leggera della contravvenzione di radunata sediziosa, per la quale l'art. 655 c.p. commina l'arresto fino a un anno.

Disciplina specifica

Come detto, il codice penale stabilisce diverse pene per delitti e contravvenzioni, anche se le differenze sono più nominali che di sostanza (si pensi alla multa e all'ammenda). Oltre alle pene detentive (ergastolo e reclusione) e pecuniaria (multa) possono essere previste per i delitti specifiche mwnqpene accessorie (art. 19 c.p.):

• l'mwoainterdizione dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 28 c.p.;
• l'mwoginterdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'art. 30 c.p.;
• l'mwpainterdizione legale, ai sensi dell'art. 32 c.p.;
• l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'art. 32-bis c.p.;
• l'incapacità di contrattare con la mwpwpubblica amministrazione, ai sensi degli art. 32-ter e 32-quater c.p.;
• l'mwqqestinzione del rapporto di impiego o di lavoro, ai sensi dell'art. 32-quinquies c.p.;
• la decadenza o la sospensione dall'esercizio della mwqwresponsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 34 c.p.

La distinzione tra delitti e contravvenzioni ha anche altre conseguenze di rilievo, poiché varie sono le disposizioni di parte generale del codice penale che li trattano diversamente. Si possono ricordare le seguenti differenze:

• di regola, nel delitto si risponde solo per mwrwdolo, anche se non mancano casi di mwsadelitto preterintenzionale o mwsqcolposo, mentre per le contravvenzioni è sufficiente la colpa;
• la disciplina del mwswtentativo, contenuta nell'art. 56 c.p., riguarda solo i delitti, non essendo configurabile il tentativo per le contravvenzioni;
• i delitti non possono essere estinti prima del giudizio mediante mwtqoblazione, prevista dagli art. 162 e 162 bis c.p. solo per le contravvenzioni;
• i termini per la mwtwprescrizione, previsti dall'art. 157 c.p., sono più lunghi per i delitti rispetto alle contravvenzioni;
• l'istituto della mwuqrecidiva, disciplinato dall'art. 99 c.p., riguarda solo i delitti.

Voci correlate

• mwvqCrimine
• mwvwCivil law
• mwwqCommon law
• mwxwErgastolo
• mwyqMulta
• mwzqPena
• mw0wReclusione
• mw1qReato

Altri progetti

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Collegamenti esterni

• citerefbritannica-com(EN) delict, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.